Il DDPS informa periodicamente il Consiglio federale in merito alla situazione di minaccia e ai risultati delle attività del SIC.
Il Consiglio federale disciplina:
la vigilanza finanziaria sui settori d’attività del SIC che richiedono una particolare tutela del segreto;
i requisiti minimi che i controlli nei Cantoni devono soddisfare e le competenze degli organi di vigilanza della Confederazione.
Il Consiglio federale approva gli accordi amministrativi internazionali conclusi dal SIC che sono di una certa durata, hanno ripercussioni finanziarie sostanziali o dei quali il Consiglio federale dovrebbe essere a conoscenza per ragioni giuridiche o politiche. La riserva di approvazione vale anche per accordi amministrativi non scritti. Gli accordi divengono esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione.
Annualmente, o secondo necessità, il DDPS informa il Consiglio federale e la DelCdG in merito allo scopo e al numero di identità fittizie utilizzate dai collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni. Il numero dei nuovi documenti d’identità rilasciati è presentato separatamente.
Annualmente, e secondo necessità, il Consiglio federale informa la DelCdG in merito ai divieti di attività, ai risultati delle verifiche periodiche di cui all’articolo 73 capoverso 3 e ai divieti di organizzazioni.
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