I collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali incaricate dai Cantoni dell’adempimento di compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale sui rapporti di servizio e alla vigilanza dei loro superiori.
Nei Cantoni la funzione di autorità di vigilanza compete agli organi preposti al rispettivo organo esecutivo cantonale. Per rafforzare la vigilanza, questi ultimi possono ricorrere a un organo di controllo separato dall’organo esecutivo cantonale e responsabile nei loro confronti.
Per i propri controlli, l’autorità di vigilanza cantonale riceve un elenco dei mandati assegnati dal SIC nonché la lista d’osservazione di cui all’articolo 72.
L’autorità di vigilanza cantonale può prendere visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione. La consultazione può essere negata ove lo richiedano interessi essenziali in materia di sicurezza.
Il Consiglio federale disciplina la procedura per prendere visione dei dati. In caso di controversie, è possibile promuovere un’azione davanti al Tribunale federale secondo l’articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale.
Il Consiglio federale disciplina l’assistenza all’autorità di vigilanza cantonale da parte di servizi della Confederazione.