I Cantoni acquisiscono e trattano di propria iniziativa o sulla base di un mandato particolare del SIC le informazioni secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a. A tal fine, le autorità d’esecuzione cantonali hanno la facoltà di mettere in atto autonomamente le misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione di cui agli articoli 13–15, 19, 20, 23 e 25.
Le autorità d’esecuzione cantonali informano spontaneamente il SIC quando vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna.
Per l’esecuzione della presente legge, il SIC collabora con i Cantoni, in particolare mettendo a loro disposizione mezzi tecnici, adottando misure di protezione e di osservazione e allestendo offerte di formazione comuni.
Nell’ambito delle loro possibilità, i Cantoni sostengono il SIC nell’esecuzione dei suoi compiti, in particolare:
mettendo a disposizione i mezzi tecnici necessari;
disponendo le misure di protezione e di osservazione necessarie;
collaborando alla formazione.
La Confederazione indennizza i Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati, per le prestazioni che forniscono ai fini dell’esecuzione della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce un’indennità forfettaria sulla base del numero di persone attive prevalentemente per compiti della Confederazione.
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