Se ilSICacquisisce informazioni in collaborazione con un servizio svizzero o assegna un relativo mandato a un servizio svizzero, quest’ultimo garantisce un’acquisizione conforme alla legge soddisfacendo una delle seguenti condizioni:
l’acquisizione ha luogo nel quadro dell’attività ordinaria del servizio;
l’acquisizione ha luogo al di fuori dell’attività ordinaria del servizio, che tuttavia dispone delle capacità e, riguardo alle disposizioni legali applicabili, delle conoscenze necessarie per l’acquisizione;
il servizio è stato previamente istruito dal SIC in merito all’acquisizione e alle disposizioni legali applicabili.
I servizi svizzeri sono tenuti al segreto nei confronti di terzi in merito alla collaborazione o ai mandati.Sono eccettuate informazioni a organi superiori o a organi di vigilanza e di controllo. Per ulteriorieccezioni è necessario il consenso del SIC.
Il SIC documenta lacollaborazione o il mandato.
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