Se acquisisce informazioniin Svizzerain collaborazione con un servizio estero o assegna a un servizio estero un relativo mandato, ilSICgarantisce un’acquisizione conforme alla legge:
comunicando e, per quanto necessario, spiegando al servizio estero le disposizioni legali applicabili; e
facendosi confermare dal servizio estero che quest’ultimo si atterrà a dette disposizioni.
Durante l’acquisizione di informazioni il SIC controlla, per quanto possibile, l’osservanza delledisposizioni legali applicabili.Se ledisposizioni legali applicabilinon sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l’autorità di vigilanza indipendente.
Il SIC documenta la collaborazione o il mandato.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.