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Commenti: Art. 17 121.1 | Omnilex
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Ordinanza sulle attività informative
Art. 17 121.1
Art. 16 121.1
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Art. 17 121.1
Art. 16 121.1
Art. 18 121.1
121.1
Federal Council Ordinance
1 set 2017
Fonte originale
Sono fonti di informazioni in materia di attività informative segnatamente:
fonti umane secondo l’articolo 15 LAIn;
servizi informazioni svizzeri ed esteri nonché autorità di sicurezza con cui il SIC collabora;
fonti tecniche che servono all’acquisizione di informazioni secondo il capitolo 3 LAIn.
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