Se acquisisce informazioni all’estero in collaborazionecon un servizio estero oun privato all’estero oppure assegnaa un servizio estero oa un privato all’estero un relativo mandato, il SICgarantisce un’acquisizione conforme alla legge comunicando e, per quanto necessario, spiegando al servizio estero oal privato le disposizioni legali applicabili.
Ilservizio estero o il privato devono confermare alSIC di aver preso atto delledisposizioni legali applicabili.
Durante l’acquisizione di informazioni, il SIC controlla, per quanto possibile, l’osservanza delledisposizioni legali applicabili. Se ledisposizioni legali applicabilinon sono osservate e non può essere effettuato un correttivo in tempi utili, il SIC pone termine alla collaborazione o al mandato e ne informa l’autorità di vigilanza indipendente.
Il SIC documenta lacollaborazione o il mandato.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.