Nel caso di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, il SIC documenta:
la procedura di autorizzazione;
la consultazione del capo del DFAE e del capo del DFGP;
la decisione in merito al nullaosta per l’esecuzione;
in caso d’urgenza: la procedura secondo l’articolo 31 LAIn e il rispetto dei vincoli temporali;
la cessazione della misura di acquisizione;
la cessazione dell’operazione nel quadro della quale è stata eseguita la misura;
la comunicazione di cui all’articolo 33 LAIn oppure il suo differimento o la rinuncia ad essa.
La documentazione deve essere allestita per scritto o in forma elettronica ed essere consultabile in qualsiasi momento.
Laprocedura di autorizzazione è retta per analogia dallalegge federale del 20 dicembre 1968^1sulla procedura amministrativa. Per la ricusazione si applica l’articolo 38 della legge federale del 17 giugno 20052^sul Tribunale amministrativo federale. La procedura è gratuita.
Le comunicazioni tra il SIC e il Tribunale amministrativo federale hanno luogo in forma elettronica. L’incartamento della procedura è tenuto in forma elettronica. Le decisioni ordinatorie in merito alla procedura e le decisioni di autorizzazione sono notificate al SIC in forma elettronica.
Il DDPS documenta per scritto il processo decisionale del capo del DDPS in merito al nullaosta per l’esecuzione.
Il DDPS comunica al SIC e al Tribunale amministrativo federale la decisione del capo del DDPS in merito al nullaosta per l’esecuzione.