Se intende infiltrare sistemi e reti informatici ubicati all’estero, il SIC presenta preliminarmente la relativa domanda al capo del DDPS. La domanda deve essere motivata per scritto e contenere le indicazioni seguenti:
il settore di compiti legale nel quale deve aver luogo l’acquisizione di informazioni;
il tipo di informazioni che deve essere acquisito mediante la misura;
eventuali altri servizi o terzi che il SIC intende incaricare dell’esecuzione della misura;
il periodo durante il quale deve aver luogo l’acquisizione;
la designazione dei sistemi e delle reti informatici interessati;
la necessità, la proporzionalità e i rischi della misura.
Il capo del DDPS verifica la domanda e la sottopone al capo del DFAE e al capo del DFGP. Quest’ultimi si esprimono senza indugio al riguardo.
Il capo del DDPS decide in merito alla domanda non appena dispone dei pareri del capo del DFAE e del capo del DFGP. Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a infiltrare a più riprese i sistemi e le reti informatici nel quadro della medesima domanda.
Il DDPS documenta lo svolgimento e il risultato della procedura di consultazione e di decisione. Il SIC documenta l’esecuzione, i risultati e la cessazione delle misure.
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