Le autorità d’esecuzione cantonali possono comunicare valutazioni della situazione e dati in particolare ai destinatari seguenti:
ad altre autorità cantonali per l’esecuzione della LAIn;
alle autorità d’esecuzione cantonali di altri Cantoni nell’ambito di accertamenti o di gruppi di lavoro internazionali a cui partecipano;
ai pubblici ministeri cantonali e alla polizia, nel rispetto dell’articolo 60 capoversi 2–4 LAIn per la prevenzione dei pericoli e il perseguimento penale;
alle autorità cantonali preposte all’esecuzione delle pene e delle misure per l’espletamento dei rispettivi compiti;
garantendo la protezione delle fonti e la classificazione:
1. al servizio cui è subordinata l’autorità d’esecuzione cantonale, oppure
2. in singoli casi, ad altri servizi per l’adempimento dei loro compiti ufficiali, in particolare per esercitare la loro funzione in materia di valutazione della situazione, dirigenziale o governativa.
Se un’autorità d’esecuzione cantonale ha ricevuto dal SIC valutazioni della situazione o dati o li ha consultati nell’INDEX SIC o nella PES, prima di comunicarli richiede il consenso del SIC. Il SIC può accordare il consenso caso per caso o per determinate categorie di dati e destinatari, se la comunicazione è necessaria per la valutazione di misure per la salvaguardia della sicurezza o per sventare una minaccia considerevole.
Le autorità d’esecuzione cantonali non possono comunicare valutazioni della situazione o dati, se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati.
Il SIC può accordare all’autorità di vigilanza cantonale il consenso per la consultazione di valutazioni della situazione o dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione per determinate categorie di dati e destinatari.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.