In caso d’urgenza un’autorità d’esecuzione cantonale può comunicare ad altre autorità o a terzi valutazioni della situazione e dati senza il consenso del SIC, se questi non possono richiederle tempestivamente e la comunicazione è necessaria per sventare una minaccia grave e imminente per la sicurezza interna o esterna oppure per un bene giuridico importante quale la vita e l’integrità fisica o per proprietà di notevole valore.
Garantisce la protezione delle fonti.
Informa immediatamente il SIC in merito alla comunicazione e al suo motivo.
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