ogni dipartimento può proporre al Consiglio federale l’impiego del SIC per tutelare altri interessi nazionali importanti;
ogni Cantone può presentare al Consiglio federale una domanda di impiego del SIC per tutelare altri interessi nazionali importanti; la risposta alla domanda è sottoposta al Consiglio federale dal DDPS.
La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
il genere, la gravità e l’urgenza della minaccia concreta;
lo scopo e la durata dell’impiego;
i mezzi informativi da impiegare;
le risorse di personale e finanziarie necessarie ed eventualmente da attribuire;
le competenze disponibili in seno alla Confederazione o ai Cantoni per sventare la minaccia;
le misure concrete già decise.
L’organo richiedente consulta previamente il SIC.
Su incarico del Consiglio federale, laCancelleria federale informa per scritto entro 24 ore la Delegazione delle Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze delle Camere federali in merito ai mandati assegnati o alle domande respinte dal Consiglio federale secondo gli articoli 3 o 71 LAIn.
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