Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera oppure organizzazioni o gruppi attivi in Svizzera svolgono sistematicamente attività che rientrano negli ambiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC può avviare,autonomamenteo su richiesta di uno o più Cantoni, una procedura di controllo.
La procedura serve a verificare se le persone, le organizzazioni e i gruppi summenzionati devono essere inseriti nella lista d’osservazione. Il SIC acquisisce e analizza tutte le informazioni necessarie.
Il SIC stabilisce l’entità e l’impiego dei mezzi di acquisizione di informazioni nonché la durata della procedura. Esso informa i Cantoni la cui collaborazione è necessaria per l’acquisizione delle informazioni.
Esso verifica periodicamente, ma almeno ogni sei mesi, se le condizioni per la prosecuzione della procedura di controllo sono ancora adempiute.
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