nei confronti della persona, dell’organizzazione o del gruppo interessati è avviato un altro procedimento di diritto penale, civile o amministrativo che persegue lo stesso scopo;
gli indizi disponibili finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico;
entro due anni non sono stati raccolti ulteriori riscontri rilevanti in materia di sicurezza; o
una nuova valutazione della situazione indica che le attività della persona, dell’organizzazione o del gruppo interessati non costituiscono più una minaccia per la sicurezza interna o esterna.
Esso sospende altresì la procedura di controllo se:
l’organizzazione interessata o il gruppo interessato sono stati iscritti nella lista d’osservazione;
la persona interessata è collegabile a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi menzionati nella lista d’osservazione.
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