Il SIC e l’Ufficio federale di polizia (fedpol) si assistono reciprocamente, segnatamente a livello di formazione e consulenza nonché nell’impiego e nell’utilizzazionedi risorse e mezzi operativi.
Il SIC e fedpol si scambiano informazioni di cui abbisognano per l’adempimento dei loro compiti legali, segnatamente informazionisecondo l’allegato 3 numero 9.3 nonchéinformazionisecondo l’elenco non pubblicodel Consiglio federale di cui all’articolo 20 capoverso 4 LAIn.
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