L’indennità forfettaria delle prestazioni fornite dai Cantoni per l’esecuzione della LAIn è calcolata sulla base dell’ammontare del credito approvato a tal fine e in base alla chiave di ripartizione applicabile tra i Cantoni.
La chiave di ripartizione è determinata sulla base della somma delle quote d’occupazione delle persone presso i Cantoni per le quali l’espletamento dei compiti secondo la LAIn rappresenta una parte importante della loro regolare attività.
Il SIC stabilisce la chiave di ripartizione assieme ai Cantoni secondo le necessità, ma almeno ogni quattro anni. A tal fine sente la CCPCS.
Se il SIC e i Cantoni non raggiungono un’intesa sull’ammontare dell’indennità, decide il DDPS dopo aver sentito le direzioni cantonali di polizia.
Il SIC verifica se l’adempimento dei compiti da parte dei Cantoni è conforme all’ammontare dell’indennità.
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