Chi, intenzionalmente, non ottempera a una decisione del UFCS passata in giudicato intimatagli sotto la comminatoria prevista dal presente articolo o a una decisione dell’autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
In caso di infrazioni di cui al capoverso 1 commesse nell’azienda è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo (DPA).
Se l’importo presumibile della multa non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere dal perseguimento di dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa.
In caso di inosservanza di una decisione del UFCS, il perseguimento e il giudizio competono ai Cantoni.