Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni ha i compiti seguenti:
offre consulenza e assistenza alle autorità assoggettate, ai loro incaricati della sicurezza delle informazioni e ai Cantoni nell’esecuzione della presente legge;
può formulare raccomandazioni in caso di minacce per la sicurezza delle informazioni della Confederazione;
può eseguire verifiche su richiesta delle autorità assoggettate;
può valutare, su richiesta delle autorità assoggettate, i rischi per la sicurezza delle informazioni connessi con l’impiego di nuove tecnologie;
può verificare, su richiesta delle autorità e organizzazioni assoggettate, se i loro processi, mezzi, installazioni, oggetti e prestazioni soddisfano i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni;
può dirigere e coordinare, su richiesta delle autorità assoggettate, la sicurezza delle informazioni nel quadro di progetti importanti che coinvolgono più autorità;
è l’interlocutore per i contatti specialistici con servizi svizzeri, esteri e internazionali;
redige annualmente per il Consiglio federale un rapporto sullo stato della sicurezza delle informazioni della Confederazione.
L’Incaricato del Consiglio federale per la sicurezza delle informazioni è nel contempo capo del Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. Può assegnargli ulteriori compiti a favore dell’Amministrazione federale e dell’esercito.
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