Le autorità assoggettate emanano le disposizioni esecutive. Il Consiglio federale può delegare alla Cancelleria federale l’emanazione di disposizioni esecutive per gli affari del Consiglio federale.
Nel caso dell’Assemblea federale, le competenze che la presente legge attribuisce alle autorità assoggettate sono assunte dalla sua Delegazione amministrativa.
Le disposizioni esecutive del Consiglio federale si applicano per analogia alle autorità assoggettate, sempre che esse non emanino disposizioni esecutive proprie.
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