Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali nel campo della sicurezza delle informazioni per:
- lo scambio di informazioni su pericoli, vulnerabilità e incidenti in tale ambito, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche;
- lo scambio di informazioni classificate;
- l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone e di procedure di sicurezza relative alle aziende;
- il riconoscimento di dichiarazioni di sicurezza;
- l’esecuzione di controlli.