I Cantoni provvedono alla verifica periodica dell’applicazione e dell’efficacia della sicurezza delle informazioni secondo l’articolo 3.
Informano il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni sull’esito delle verifiche secondo il capoverso 1.
Ogni Cantone designa un servizio quale interlocutore delle autorità assoggettate per le questioni inerenti alla sicurezza delle informazioni.
Il Consiglio federale stabilisce in quali casi i Cantoni possono ricorrere alle prestazioni dei servizi specializzati secondo la presente legge per la loro sicurezza delle informazioni. Le prestazioni sono soggette al pagamento di un emolumento. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.