(art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStrI)
- Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:
- i richiedenti l’asilo, a partire dalla presentazione della domanda d’asilo;
- le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria;
- le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria;
- 1 le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o a partire dal passaggio in giudicato della revoca dell’ammissione provvisoria; e
- le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l’esito negativo della procedura d’asilo o al termine dell’ammissione provvisoria.
- L’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:
- quando è raggiunto l’importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l’entrata in Svizzera;
- quando un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora;
- quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato.
- L’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l’ammontare, con ogni procedura d’asilo.