142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
Per valori patrimoniali ai sensi degli articoli 86 e 87 LAsi si intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all’obbligo di pagare il contributo speciale.1
L’autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri alla SEM.
I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono avvenuti dopo la fine dell’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta l’articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all’autorità che ha effettuato i versamenti. Quest’ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all’avente diritto.2
L’importo ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 lettera c LAsi è di 1000 franchi.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545). ↩
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