142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
(art. 87 cpv. 5 LAsi)
Prima della partenza, i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone oggetto di una decisione di allontanamento e le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.1
Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o dalla disposizione dell’ammissione provvisoria.
Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all’aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l’importo dovuto può essere versato all’estero a partenza avvenuta.