(art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStrI)
- La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali durante la procedura d’asilo, la procedura per la concessione della protezione provvisoria, l’ammissione provvisoria e la concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone oggetto di una procedura di cui all’articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente l’attribuzione al Cantone fino alla fine del mese in cui:1
- 2 sia la decisione di non entrata nel merito o la decisione negativa in materia d’asilo o di concessione della protezione, sia la relativa decisione di allontanamento passano in giudicato;
- 3 la domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stralciata;
- la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata;
- 4 l’ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo per sette anni dall’entrata dopo la quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
- 5 la protezione provvisoria ha termine o è revocata o soppressa con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l’articolo 74 capoverso 2 LAsi;
- 6 è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI7, di cui all’articolo 3 dell’allegato I dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)8oppure di cui all’articolo 3 dell’allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)9per la pretesa al rilascio di un permesso; se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso; in presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.
- Se una persona a cui è stata concessa la protezione provvisoria viene ammessa provvisoriamente in un secondo momento, la durata della concessione della protezione viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettera d.10
- Se a una persona ammessa provvisoriamente viene concessa in un secondo momento la protezione provvisoria, la durata del suo soggiorno a contare dall’entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettera e.11