Nella formula s’intende per:
PAS = numero di richiedenti l’asilo residenti nel Cantone il primo giorno del mese.
ETAS = numero di richiedenti l’asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni).2
3. La Confederazione versa a ogni Cantone un contributo di base di 27 433 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM lo adegua all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.3
4. L’importo totale (BVA) in franchi per la concessione dell’aiuto sociale alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora dovuto dalla Confederazione per Cantone e mese si basa sui dati registrati nella banca dati della SEM. È calcolato secondo la formula seguente:
BVA = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone.4
5. Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale (SPVA) è calcolato secondo la formula:
SPVA = PVA– BETVA
Nella formula s’intende per:
PVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese.
BETVA = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (25–60 anni).
Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:
BETVA = EAVA× (EQCH+ ALQCH– ALQKT) × (1 – NLQKT)
Nella formula s’intende per:
EAVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un’attività lucrativa il primo giorno del mese (25–60 anni).
EQCH = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (25–60 anni).
ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la SECO.
NLQKT = quota cantonale del penultimo anno relativa alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti un’attività lucrativa nel Cantone retribuita con un salario basso (salario mensile lordo ≤ fr. 600) secondo le informazioni, esaminate dalla SEM, dell’Ufficio centrale di compensazione conformemente all’articolo 93bisdella legge federale del 20 dicembre 19465su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).6
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233). ↩
RS 831.10 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233). ↩
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