(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStrI)
- La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:
- il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI1per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo per cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo;
- il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC2o di cui all’articolo 3 allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell’AELS3per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
- 4 il rifugiato contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisdel Codice penale (CP)5o dell’articolo 49a o 49a bisdel Codice penale militare del 13 giugno 19276(CPM) o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d’asilo;
- l’apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
- l’apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC o di cui all’articolo 3 appendice 1 allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
- 7 l’apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisCP o dell’articolo 49a o 49a bisCPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
- l’asilo è revocato e la qualità di rifugiato è disconosciuta;
- un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.8
- Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.
- Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l’articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell’articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3 LAsi.
- Se una persona ammessa provvisoriamente con decisione passata in giudicato viene riconosciuta in un secondo momento come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall’entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.9
- Se una persona a cui è stata concessa la protezione provvisoria viene riconosciuta in un secondo momento come rifugiato o apolide, la durata della concessione della protezione provvisoria viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.10
- Se un rifugiato riconosciuto viene riconosciuto in un secondo momento come apolide o se un apolide riconosciuto viene riconosciuto in un secondo momento come rifugiato, la durata del suo soggiorno a contare dalla presentazione della domanda d’asilo o dal riconoscimento della qualità di apolide viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.11