142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
Sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi necessari per:
l’acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni;
l’urbanizzazione dei fondi;
i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d’allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate;
la costruzione, l’ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino;
gli impianti di gestione e l’equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l’amministrazione e non siano rimborsati secondo l’articolo 24;
i lavori d’assestamento esterni;
gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l’articolo 39 capoverso 2.
Non sono considerate spese di costruzione e d’acquisto i costi per:
gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali;
le spese di progettazione degli alloggi per i quali la SEM non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dalla SEM.
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