142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al Servizio cantonale di coordinamento.
Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla domanda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e politico e, sulla base di una concezione cantonale sull’alloggio, decide se la domanda dev’essere trasmessa alla SEM.
Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia della SEM sono rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.
Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e motivate alla SEM.
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