Se i costi d’esecuzione dei provvedimenti decisi superano l’importo approvato, la competenza finanziaria è disciplinata come segue:
- se i costi dei provvedimenti decisi non superano per più di un quarto l’importo approvato, i costi supplementari possono essere approvati dall’organo competente secondo l’articolo 52c in funzione dell’importo supplementare;
- se i costi dei provvedimenti decisi superano per più di un quarto l’importo approvato, i costi supplementari possono essere approvati dall’organo competente secondo l’articolo 52c in funzione del nuovo importo totale.