La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:1
- gruppi di rifugiati ai quali è accordato l’asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell’articolo 56 della LAsi;
- singole persone accolte su richiesta dell’ACNUR;
- persone bisognose di protezione che si trovano all’estero, ai sensi dell’articolo 68 della LAsi;
- 2 persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85c capoverso 1 LStrI;
- 3 persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.