142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
I programmi all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di tali programmi possono essere attuate anche prima della partenza degli interessati dalla Svizzera o dallo spazio Schengen.1
I programmi all’estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano:
la preparazione, l’organizzazione e l’accompagnamento del viaggio di ritorno nonché la facilitazione dell’entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo;
il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale.
I programmi all’estero possono includere anche prestazioni d’aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d’origine o della popolazione indigena.
Sono considerati programmi all’estero anche i provvedimenti adottati nei Paesi di provenienza, di transito o in Stati membri dell’Unione europea al fine di prevenire la migrazione irregolare in Svizzera, nello spazio Schengen o all’interno di quest’ultimo oppure di eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare. Vi rientrano in particolare i provvedimenti seguenti:
svolgimento di campagne informative e di sensibilizzazione;
aiuti ad autorità estere o a enti, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
cooperazione con autorità estere nel settore del ritorno al fine di agevolare o promuovere il ritorno e il rimpatrio nei Paesi di origine, di provenienza o in Paesi terzi.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991). ↩
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