Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d’identità per ogni tipo di documento.
I documenti d’identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l’identità del titolare.
Il Consiglio federale determina i tipi di documenti e disciplina le particolarità dei documenti d’identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.