Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i relativi requisiti tecnici.
Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto, i gestori di aeroporti e altri servizi appropriati tenuti a verificare l’identità di persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip.
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