I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le domande di rilascio di carte d’identità senza microchip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 è l’autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande.
Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di ricevere anche domande di altri tipi di carta d’identità.
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