Oltre ai compiti previsti nella presente legge e nelle disposizioni esecutive, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:
- vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6a ;
- fornisce informazioni e impartisce istruzioni sui documenti d’identità svizzeri ai servizi nazionali ed esteri, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;
- fornisce ai privati informazioni sui documenti d’identità svizzeri e sul loro rilascio, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;
- fornisce informazioni e impartisce istruzioni ai servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità e agli appaltatori generali e vigila sul rispetto delle specifiche;
- segue gli sviluppi internazionali nel settore dei documenti d’identità ed è responsabile dell’attuazione degli standard internazionali;
- gestisce l’infrastruttura a chiave pubblica (ICP) per i documenti d’identità svizzeri;
- gestisce il servizio federale competente in materia di documenti d’identità e di legittimazione, fatte salve disposizioni speciali derogatorie.