151.31ODisFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
L’informazione, le possibilità di contatto e le operazioni proposte su Internet devono essere accessibili alle persone audiolese, ipovedenti, affette da disturbi del linguaggio o da disturbi motori. A tale scopo, le offerte devono essere conformi alle norme informatiche internazionali, segnatamente alle direttive che disciplinano l’accessibilità dei siti Internet, pubblicate dal Consorzio World Wide Web (W3C), e, sussidiariamente, alle norme informatiche nazionali.
Le seguenti unità amministrative e organi emanano le direttive necessarie allo scopo:
1 il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale, per le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 LOGA2;
gli organi responsabili delle unita amministrative, organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3 e 4 LOGA così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale, per i loro rispettivi campi d’attività.
Le direttive sono elaborate in collaborazione con le organizzazioni di aiuto ai disabili e con le organizzazioni professionali specializzate in materia d’informatica e di comunicazione. Sono periodicamente aggiornate allo stato della tecnica.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871). ↩