151.31ODisFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
Quando forniscono un servizio diretto al pubblico, le unità amministrative centrali e decentralizzate dell’Amministrazione federale e le organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale prendono i provvedimenti edili e tecnici necessari per rendere le loro prestazioni accessibili ai disabili.
In particolare, muniscono i loro apparecchi automatici di dispositivi adeguati affinché i disabili li possano utilizzare.
Forniscono la necessaria assistenza ai disabili che, per la natura della loro disabilità, non possono utilizzare autonomamente i dispositivi tecnici ausiliari.