I servizi mittenti possono consultare i documenti da essi versati anche durante il termine di protezione.
Nel caso di dati personali i servizi mittenti possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno:
come mezzi di prova;
a fini legislativi o giurisprudenziali;
per la valutazione a fini statistici; o
per una decisione in merito alla concessione, alla limitazione o al rifiuto del diritto alla consultazione o all’informazione della persona interessata.
Sono fatte salve limitazioni previste da altri disciplinamenti legali.
Gli archivi non possono più essere modificati.
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