La fornitura di informazioni e la concessione della consultazione alle persone interessate sono rette dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati. I servizi mittenti decidono in merito al rifiuto dell’informazione o della consultazione.2
L’Archivio federale può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni qualora essa sia incompatibile con una gestione amministrativa razionale.
Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; devono limitarsi a segnalarne il carattere litigioso o l’inesattezza.