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Commenti: Art. 16 | Omnilex
Law
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LAr · Legge federale sull’archiviazione
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Art. 16
152.1
LAr
Federal Act
1 ott 1999
Fonte originale
La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione.
In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi della Confederazione.
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