152.31OTrasFederal Council Ordinance1 lug 2006Fonte originale
(art. 10 cpv. 2 LTras)
Le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni svizzere presso le Comunità europee e le organizzazioni internazionali trasmettono le domande di accesso relative a documenti ufficiali da loro allestiti o ricevuti in quanto mittenti principali al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) per l’ulteriore disbrigo della procedura di accesso.
Il Dipartimento disciplina le competenze, i termini per il disbrigo e le modalità della consultazione.
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