172.010.14OTOrFederal Council Ordinance1 set 2011Fonte originale
Nell’elaborazione di atti normativi concernenti procedure di prima istanza del diritto dell’economia, le autorità federali si attengono ai seguenti principi:
rendono le procedure per quanto possibile semplici e funzionali per il richiedente. In particolare prendono in considerazione procedure alternative alla normale procedura di autorizzazione (come procedure di opposizione, procedure di notifica) e le soluzioni offerte dal governo elettronico;
stabiliscono termini ordinatori per le singole procedure, espressi in giorni. Per le domande che richiedono una procedura complessa, di durata presumibilmente superiore a una settimana, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c;
indicano con chiarezza la documentazione da presentare obbligatoriamente con la domanda. Se detta indicazione non può ragionevolmente figurare in un atto normativo, l’autorità preposta alla procedura provvede a comunicarla in un altro modo adeguato.
Moduli e altri documenti devono essere per quanto possibile semplici e accessibili ai richiedenti.
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