172.010.14OTOrFederal Council Ordinance1 set 2011Fonte originale
L’autorità preposta all’esame della domanda tratta ogni caso nel più breve tempo possibile.
L’autorità prende visione delle domande al momento del loro ricevimento. Nel giro di giorni conferma al richiedente la data del ricevimento della domanda e lo informa nel contempo di eventuali mancanze manifeste nella documentazione presentata con la domanda.
Se diverse domande devono essere trattate contemporaneamente, l’autorità può stabilire un ordine di priorità. A questo scopo tiene conto delle peculiarità dei singoli casi. Essa considera segnatamente le situazioni particolari di singoli richiedenti, l’urgenza della richiesta e le condizioni concorrenziali.
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