172.213.1Org-DFGPFederal Council Ordinance1 gen 2000Fonte originale
Nei settori di cui all’articolo 7, l’UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie giuridiche destinate all’Assemblea federale, al Consiglio federale e all’Amministrazione federale.
Elabora i messaggi sul conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali e prepara l’approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui all’articolo 7.
Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 381 e 382 del Codice penale1(CP).
Fornisce consulenza alle unità amministrative della Confederazione in vista dell’elaborazione di atti e in generale su questioni legislative in materia di digitalizzazione.