172.213.1Org-DFGPFederal Council Ordinance1 gen 2000Fonte originale
L’UFG istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento.
Ha diritto di interporre ricorso in materia civile (art. 76 cpv. 2 della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale [LTF]), penale (art. 81 cpv. 3 LTF) e di diritto pubblico (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF).
Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ai Comitati delle Nazioni Unite contro la tortura, la discriminazione nei confronti della donna, la discriminazione razziale, le sparizioni forzate e per i diritti del fanciullo. A tal fine può far capo a consulenti.
In collaborazione con gli uffici competenti elabora e prepara i pareri della Svizzera all’indirizzo della Corte di giustizia dell’Unione europea. I pareri sono inoltrati in collaborazione con il DFAE.