172.213.1Org-DFGPFederal Council Ordinance1 gen 2000Fonte originale
L’UFG esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali.
Mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti, nonché informazioni sulle spese giudiziarie e sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziamento del processo in procedure civili secondo il Codice di procedura civile1(CPC).
In casi non controversi è competente per l’approvazione di progetti pilota cantonali secondo l’articolo 401 CPC.
Esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione per il credito al consumo secondo l’articolo 23 capoversi 2 e 4 della legge federale del 23 marzo 20012sul credito al consumo; è fatta salva la competenza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.