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Commenti: Art. 8 | Omnilex
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Org-DFGP · Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Art. 8
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172.213.1
Org-DFGP
Federal Council Ordinance
1 gen 2000
Fonte originale
L’UFG dirige:
l’Ufficio federale dello stato civile;
l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, incluso l’Ufficio svizzero del registro del naviglio;
l’Ufficio federale del registro di commercio;
insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni, il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
il servizio di alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.
Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo:
la commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita;
la commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
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