172.217.1Org-DATECFederal Council Ordinance1 gen 2000Fonte originale
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è l’autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata.
Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
garantire un livello di sicurezza elevato nell’aviazione civile svizzera;
garantire un’offerta attrattiva e conforme ai bisogni nel settore dell’aviazione civile rafforzando la competitività delle imprese svizzere di trasporto aereo a livello nazionale e internazionale;
Per conseguire tali obiettivi, l’UFAC svolge le seguenti funzioni:
prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell’aviazione civile svizzera;
esercita la sorveglianza sull’infrastruttura, il materiale, il personale aeronautico e le imprese di trasporto aereo e rilascia le relative autorizzazioni;
esercita la direzione strategica dei servizi civili della sicurezza aerea;
negozia ed esegue trattati internazionali atti a garantire diritti di trasporto nel traffico aereo internazionale;
ordina e controlla misure di sicurezza intese a prevenire gli attentati contro l’aviazione civile.
Footnotes
Abrogata dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3801). ↩
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