172.220.111.4OPDPersFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi finanziari, i settori specializzati dell’UFPER e i servizi responsabili del supporto tecnico elaborano i dati, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.
Gli impiegati possono consultare i propri dati, più precisamente i dati riferiti agli orari di presenza, purché abbiano il diritto di accedervi.1
I superiori possono consultare i dati dei loro collaboratori, più precisamente i dati riferiti agli orari di presenza, purché abbiano diritto di accedervi.2
La portata delle autorizzazioni al trattamento dei dati è disciplinata nell’allegato 4.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617). ↩
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